La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 171/2025/PAR, interviene in modo netto sulla natura e sul regime finanziario dei compensi spettanti ai dipendenti interni nominati presidenti, componenti o segretari delle commissioni di concorso.
Il parere – reso a favore di un’Unione di comuni – affronta tre snodi centrali:
- qualificazione giuridica dell’emolumento,
- collocazione nei fondi del salario accessorio
- assoggettamento al tetto di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
Il primo punto è dirimente: alla luce dell’art. 3, comma 12, della legge 56/2019, l’attività di commissario interno costituisce attività di servizio svolta “in ragione dell’ufficio”. Non si tratta dunque di incarico estraneo al rapporto di lavoro, ma di prestazione che si colloca nel sinallagma del pubblico impiego. Il relativo compenso non è trattamento fondamentale – mancando stabilità e continuità – bensì trattamento accessorio ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 165/2001.
Quanto alla gestione finanziaria, la Corte distingue tra disciplina contrattuale e coordinamento della finanza pubblica: l’inserimento nei fondi è coerente con la natura dell’emolumento, ma anche qualora imputati altrove i compensi restano accessori.
Ed è qui il punto decisivo: tali somme concorrono al tetto del trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Nessuna deroga automatica discende dalla legge 56/2019. Il limite è onnicomprensivo e opera indipendentemente dalle scelte contabili dell’ente.
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Redattore: Redazione UPI